DA NON PERDERE
PORTOGRUARO
SABATO 28 APRILE 2018 AL TEATRO "LUIGI RUSSOLO" A PORTOGRUARO (VE)
CONVEGNO INTITOLATO "LA VITA OLTRE LA VITA"
Convegno sui temi del fine vita, del testamento biologico, delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), della relazione medico-paziente, della pianificazione condivisa delle cure.
Portogruaro (VE)
Sabato 28 aprile 2018 ore 8:30
Teatro Comunale Luigi Russolo
Patrocinio Regione Veneto e Città di Portogruaro.
Iscrizioni:
PEO segreteria.convegni@liutan dpartners.it
Portogruaro (VE)
Sabato 28 aprile 2018 ore 8:30
Teatro Comunale Luigi Russolo
Patrocinio Regione Veneto e Città di Portogruaro.
Iscrizioni:
PEO segreteria.convegni@liutan
ALCUNI ARGOMENTI:
LIUT GIRALDO & PARTNERS Studio Legale Associato La Vita oltre la Vita. Riflessioni tra etica, diritto, economia e scienza.
UK: Caso Conway – assistenza al suicidio e art. 8 CEDU (5 ottobre 2017)
La High Court rigetta una questione di incompatibilità tra il divieto di assistenza al suicidio previsto dal Suicide Act 1961 ed il diritto alla autodeterminazione nella sfera privata e familiare protetto dall’articolo 8 della CEDU.
Noel DouglasConway aveva contratto una malattia degenerativa del motoneurone, con una aspettativa di vita è tra i 2 ed i 5 anni e senza cure efficaci disponibili. Consapevole che tale malattia riduce gradualmente l’indipendenza della persona, prima motoria poi cognitiva, il signor Conway aveva espresso il desiderio di cercare l’assistenza di un medico per terminare la propria vita prima che la qualità della sua esistenza cominciasse a risultare intollerabilmente compromessa. In ragione del divieto assoluto di assistenza al suicidio previsto dal Suicide Act 1961, Conway aveva chiesto una revisione giudiziale di tale “blanket ban”. Dopo che la richiesta di “judicial review” era stata dichiarata inammissibile da una ordinanza della High Court in marzo, la Court of Appeal aveva riformato la decisione e concesso al sig. Conway il diritto ad un esame nel merito da parte della High Court.
La Corte è chiamata ad esprimersi sulla presunta incompatibilità lamentata dal ricorrente tra il divieto assoluto di assistenza al suicidio sancito dal Suicide Act 1961 e il diritto al rispetto della vita privata garantito dall’articolo 8 della CEDU, così come adottato dal Regno Unito tramite lo Human Rights Act 1998. Il vizio lamentato è quello della sproporzionalità di tale divieto rispetto ad una condizione, quella dei malati terminali, che meriterebbe un trattamento differenziato.
La corte esamina una serie di precedenti, in particolare R (Nicklinson) v Ministry of Justice [2014] UKSC 38 e R (Pretty) v Director of Public Prosecutions [2001] UKHL 6. Tramite il riferimento a tali casi, il ricorrente cerca di dimostrare la irragionevolezza delle attuali disposizioni legislative. Infatti, per non violare la legge, l’unica alternativa aperta al ricorrente, oltre ad una attesa della morte per effetto della malattia, sarebbe il rifiuto del trattamento di NIV (ventilazione non invasiva), che gli viene somministrato in supporto alla respirazione, e la successiva morte per progressiva asfissia, mitigata solamente da cure palliative.
La Corte esprime la sua compassione per il ricorrente, ma rigetta la questione di incompatibilità da lui proposta in base a due ragioni.
In primo luogo, i giudici sostengono che la “proportionality of the blanket prohibition in section 2, particularly having regard to the aim of protecting the weak and vulnerable, has been confirmed in relation to a person suffering from MND by the House of Lords and also by the ECtHR in the Pretty case.” Perciò appare che l’equilibrio dettato dal Parlamento sia una legittima espressione del potere discrezionale riservato al legislatore, il quale ha recentemente riesaminato la questione senza ritenere opportuni delle modifiche alla normativa.
In secondo luogo, la Corte sostiene che, rispetto al caso Nicklinson, in cui uno dei ricorrenti era affetto da una sindrome di “locked-in”, la linea di condotta legalmente riconosciuta al Signor Conway (il rifiuto della NIV e poi la somministrazione di cure palliative in attesa della morte per asfissia) “cannot fairly be characterised as amounting to a form of cruelty”. Il fatto che la morte di Conway sia in ogni caso imminente e la prova che sono disponibili ottime cure palliative indica che “his interests are less badly affected by the interference with his Article 8 rights arising from section 2 than was the case in relation to Mr Nicklinson, Mr Lamb and Martin in the Nicklinson decision. The same strong public interest in maintaining section 2 in place is present in this case, but the price to be imposed on Mr Conway and people in his position to secure that interest is lower.”
Per queste ragioni, la High Court rigetta la questione di incompatibilità presentata dal signor Conway.
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Cass.civ., sez. I, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748 - Caso Englaro
La Corte di Cassazione italiana, in un caso relativo alla richiesta da parte del tutore di una ragazza posta in condizione di “stato vegetativo permanente” (ovvero in condizioneclinica di non consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante, e pertanto giuridicamente incapace di assumere le decisioni che la riguardassero, comprese quelle relative al suo stato di salute) di interrompere l’idratazione e l’alimentazione artificiali somministrate alla stessa, ha ammesso che il giudice possa autorizzarne l’interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti: a) l’irreversibilità della condizione di stato vegetativo della paziente, scientificamente fondata, in modo che non vi sia, in base agli standard scientifici internazionalmente riconosciuti, alcuna possibilità di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; b) l’accertamento univoco della volontà della paziente, sulla base di elementi tratti dal vissuto della medesima, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici, circa il rifiuto alla continuazione del trattamento
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